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GUIDA ALLA TRANSIZIONE 5.0

Come funzionano i nuovi crediti d’imposta per la Transizione 5.0 e il risparmio energetico?

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto PNRR, sono state rese definitive le regole relative ai nuovi incentivi 5.0 per le imprese che investono in macchinari e software per la transizione energetica. Questo consiste in un credito d’imposta che varia dal 35% al 45%, aumentando in proporzione alla riduzione dei consumi energetici e diminuendo con l’incremento dell’investimento.

INCENTIVI TRANSIZIONE 5.0

I nuovi incentivi sono previsti nel DL n. 19/2024 (ultimo Decreto PNRR) che è stato convertito nella Legge n. 56/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2024. Rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri a febbraio, sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 38, come l’istituzione di un costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaici e sistemi di accumulo) e la semplificazione delle procedure di domanda, eliminando l’obbligo di certificazione energetica ex post. Tuttavia, gli incentivi non sono ancora applicabili in assenza del decreto attuativo, che è previsto essere rilasciato a breve. Il decreto attuativo, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in accordo con il Ministero dell’Economia, dovrà stabilire, tra l’altro, i criteri per la determinazione del risparmio energetico, le procedure per l’utilizzo dei crediti d’imposta, le modalità di monitoraggio e i requisiti per i professionisti autorizzati a emettere le certificazioni.

COSA NON VIENE INCENTIVATO

Nella transizione 5.0 sono escluse le seguenti attività:

  • Attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili;
  • Nell’ambito del Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell’UE (ETS), si generano emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai relativi parametri di riferimento.
  • Discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico sono elementi chiave nella gestione dei rifiuti.
  • I processi produttivi che comportano un’elevata quantità di sostanze inquinanti, classificate come rifiuti speciali pericolosi secondo il regolamento UE 1357/2014, possono causare danni ambientali se non smaltiti correttamente a lungo termine.
  • Gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili da parte delle imprese che operano in regime di concessione e tariffazione nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, nonché nella raccolta e trattamento delle acque reflue e nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono una pratica comune.

COSA VIENE INCENTIVATO

Gli incentivi sono applicati come segue: si applicano all’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, essenziali per l’attività d’impresa e integrati nel sistema aziendale, che garantiscono un risparmio energetico di almeno il 3% o, in alternativa, del 5% dell’intero processo produttivo. Sono inclusi tutti i macchinari e software già contemplati nel credito d’imposta 4.0, specificati negli allegati A e B della legge 232/2016, oltre a ulteriori investimenti:

  • Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti assicurano il monitoraggio costante e la visualizzazione dei consumi energetici, nonché dell’energia autoprodotta e autoconsumata. Inoltre, introducono meccanismi di efficienza energetica mediante la raccolta e l’analisi dei dati, che possono includere anche quelli derivanti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
  • Software per la gestione aziendale, se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme menzionati in precedenza;
  • Le spese per la formazione sulle tecnologie importanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi possono essere agevolate fino al 10% degli investimenti, con un tetto massimo di 300mila euro. Le attività formative devono essere fornite da enti esterni designati dal decreto attuativo del MIMIT.

Infine, gli incentivi 5.0 includono beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, esclusa la biomassa, e anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Gli impianti fotovoltaici devono rispettare le specifiche del dl 181/2023, articolo 12, comma 1, lettere a, b, c: devono essere prodotti nell’Unione Europea e avere un’efficienza minima del 21,5% a livello di modulo, del 23,5% a livello di cella, o, nel caso di moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, un’efficienza di cella minima del 24%. Per gli ultimi due tipi, il costo contribuisce alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.

COME PROCEDERE COL GSE

A differenza dei crediti d’imposta 4.0, per accedere ai benefici della transizione ecologica è necessario presentare una domanda, dato che sono disponibili fino all’esaurimento delle risorse allocate, che ammontano a 6,3 miliardi di euro. La domanda deve essere inoltrata telematicamente al GSE (Gestore Servizi Energetici), che gestirà anche il monitoraggio in collaborazione con il Ministero e l’Agenzia delle Entrate. È richiesta la presentazione di vari documenti, inclusa una certificazione ex ante del risparmio energetico previsto e una ex post sulla reale attuazione. Tali certificazioni devono essere emesse da valutatori indipendenti, i cui requisiti saranno definiti da un decreto attuativo. Per le PMI è prevista un’ulteriore facilitazione: le spese per le certificazioni sono detraibili aumentando il credito d’imposta fino a un massimo di 10mila euro.

CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta varia in base al risparmio energetico ottenuto e all’importo dell’investimento. Il sistema beneficia le PMI, offrendo un vantaggio fiscale maggiore per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, che diminuisce per importi superiori a tale soglia. Ecco il funzionamento:

  • Un risparmio energetico del 3% o del 5% sull’intero processo produttivo comporta un credito d’imposta del 35% fino a 2,5 milioni di euro, del 15% sulla somma tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per l’importo tra 10 e 50 milioni di euro, con un limite massimo di costi ammissibili per ciascuna impresa beneficiaria.
  • Riduzione dei consumi del 6% o del 10% relativa alla struttura produttiva: credito d’imposta corrispondente al 40%, 20% e 10% per le tre fasi di investimento menzionate sopra.
  • Una riduzione dei consumi energetici del 10% o, in alternativa, del 15% per l’intero impianto produttivo comporta incentivi rispettivamente del 45%, 25% e 15%.

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